Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.
(comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile per la trasparenza

1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.
(comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
(comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

Sanzioni

5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

In questa sezione sono  pubblicate i dati relativi al RPCT, i  Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e le relazioni del RCPT e quanto di afferenza.

SEGNALAZIONI DI ILLECITO WHISTLEBLOWING

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

CHI È IL WHISTLEBLOWER?

Whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione.

CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE?

  • I dipendenti pubblici;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
  • i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

La segnalazione può essere effettuata:

  • quando il rapporto giuridico è in corso;
  • durante il periodo di prova;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

QUALI ILLECITI POSSONO ESSERE SEGNALATI?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:

  • illeciti civili;
  • illeciti amministrativi;
  • illeciti penali;
  • illeciti contabili;

illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea e relativi ai seguenti settori:

  • appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni cui agli atti dell’Unione.

QUALI ELEMENTI DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE?

Nella segnalazione devono essere indicati a pena di inammissibilità:

  • la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • i fatti oggetto di segnalazione e l’Amministrazione in cui sono avvenuti;
  • l’Amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta;
  • una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

È, inoltre, necessario che il segnalante indichi chiaramente se intenda o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il Whistleblower.

COME VIENE TUTELATA LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE?

L’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trento garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, come previsto dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs 24/2023, il quale dispone che “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”. L’identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante.

COME INOLTRARE UNA SEGNALAZIONE?

È possibile inoltrare la segnalazione sia in modalità informatizzata sia in modalità cartacea.

PROCEDURA TELEMATICA

La piattaforma garantisce la possibilità di segnalare le condotte illecite in totale anonimato tecnologico. Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo univoco, “key code”, numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. In tal modo viene tutelata la riservatezza dell’identità del segnalante.

INVIA SEGNALAZIONE

Informativa Privacy Whistleblowing

Come indicato nella  procedura per la gestione delle segnalazioni interne di illeciti o irregolarità, approvate con Delibere consiliari, è possibile presentare la segnalazione in formato cartaceo o telematico.

 PROCEDURA CARTACEA: è possibile presentare la segnalazione in modalità cartacea con il seguente  MODULO