In questa sezione sono pubblicate i dati relativi al RPCT, i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e le relazioni del RCPT e quanto di afferenza.
SEGNALAZIONI DI ILLECITO WHISTLEBLOWING
Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
CHI È IL WHISTLEBLOWER?
Whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione.
CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE?
- I dipendenti pubblici;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.
La segnalazione può essere effettuata:
- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
QUALI ILLECITI POSSONO ESSERE SEGNALATI?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- illeciti penali;
- illeciti contabili;
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea e relativi ai seguenti settori:
- appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni cui agli atti dell’Unione.
QUALI ELEMENTI DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE?
Nella segnalazione devono essere indicati a pena di inammissibilità:
- la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- i fatti oggetto di segnalazione e l’Amministrazione in cui sono avvenuti;
- l’Amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta;
- una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
È, inoltre, necessario che il segnalante indichi chiaramente se intenda o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il Whistleblower.
COME VIENE TUTELATA LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE?
L’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trento garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, come previsto dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs 24/2023, il quale dispone che “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”. L’identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante.
COME INOLTRARE UNA SEGNALAZIONE?
È possibile inoltrare la segnalazione sia in modalità informatizzata sia in modalità cartacea.
PROCEDURA TELEMATICA
La piattaforma garantisce la possibilità di segnalare le condotte illecite in totale anonimato tecnologico. Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo univoco, “key code”, numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. In tal modo viene tutelata la riservatezza dell’identità del segnalante.
Informativa Privacy Whistleblowing
Come indicato nella procedura per la gestione delle segnalazioni interne di illeciti o irregolarità, approvate con Delibere consiliari, è possibile presentare la segnalazione in formato cartaceo o telematico.
PROCEDURA CARTACEA: è possibile presentare la segnalazione in modalità cartacea con il seguente MODULO