LA FORMAZIONE CONTINUA

Il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

L’iscrizione all’Ordine professionale comporta l’obbligo di acquisire i crediti formativi E.C.M.

L’avvio del Programma nazionale di E.C.M. nel 2002, in base al D.Lgs 502/1992 integrato dal D.Lgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità.

La nuova fase dell’E.C.M. contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. La commissione nazionale Formazione Continua precisa che:

  • La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
  • I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente utile. Prendersi cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di E.C.M. ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 ha definito il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e ha stabilito la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema E.C.M. del triennio 2008-2010, individuando nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario di Agenas: La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato l’aggiornamento del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario di Agenas che recepisce tutte le delibere finora adottate.

Le modifiche apportate riguardano principalmente la formazione individuale (quella non erogata dai Provider) per soddisfare le maggiori esigenze di aggiornamento evidenziate in questi ultimi anni.

La nuova versione del Manuale è entrata in vigore dal 25 marzo 2024.

 

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: pubblicazione, aggiornata al 2023, redatta dalla Provincia Autonoma di Trento, nel quale si trovano indicazioni utili anche per l’aggiornamento sul portale ECM Trento.

È IMPORTANTE SAPERE CHE …

L’iscrizione all’Ordine professionale comporta l’obbligo di acquisire i crediti formativi E.C.M.

L’assolvimento dell’obbligo formativo è requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista nonché per l’assegnazione di incarichi.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo è sanzionabile dall’Ordine con la sospensione.

Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente. Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.

L’obbligo formativo è triennale e viene stabilito con deliberazione della CNFC. Per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni).

L’art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Almeno il 40% del proprio obbligo formativo deve essere assolto in qualità di discente, mentre il restante 60% può essere maturato anche con attività di docenza.

L’autoformazione è consentita nella misura del 20% del proprio obbligo formativo.

La legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicata sulla GU n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48, prevede norme di rilevanza per la professione medica. Tra queste si segnala in particolare l’articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) secondo il quale, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative previste all’articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.

Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella sua seduta del 24 aprile u.s., ha approvato due importanti delibere:

  • Delibera n. 5 in materia di vaccini: ai professionisti che nel triennio 2023-2025 acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali verrà riconosciuto un bonus valido per il triennio 2026-2028, pari al numero di crediti acquisiti in detta tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.
  • Delibera n. 6 in materia di spostamento creditiil recupero del debito formativo relativo al triennio 2020-2022, tramite lo spostamento dei crediti conseguiti entro il 31 dicembre 2023, è stato prorogato al 31 dicembre 2025

Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.APS oppure attraverso l’APP Co.Ge.APS scaricata sul proprio cellulare.

Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.

Il professionista è esonerato dall’acquisizione di crediti E.C.M. per il primo anno solare di iscrizione all’Ordine (esenzione automatica).

Il professionista in formazione è esonerato, secondo casistica, dall’acquisizione di crediti E.C.M. L’esonero non è automatico e va inserito nel portale Co.Ge.APS dal professionista per ogni anno solare di frequenza.

Sul portale Co.Ge.APS, nella sezione “esoneri ed esenzioni”, è consultabile l’elenco della formazione che dà diritto ad esonero.

  • Il professionista in quiescenza è esonerato dall’acquisizione di crediti E.C.M. qualora il non svolga attività lavorativa per un importo lordo annuo superiore a € 5.000,00. L’esenzione non è automatica e va inserita nel portale Co.Ge.APS dal professionista indicando la data del pensionamento.
  • Il professionista collocato in quiescenza che dovesse riprendere l’attività professionale, facendo venir meno il requisito della saltuarietà, è di nuovo sottoposto all’intero obbligo formativo individuale triennale e deve rinunciare all’esenzione dandone comunicazione sul portale Co.Ge.APS.
  • Il Co.Ge.APS riconosce in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 qualora svolgano l’attività in modo saltuario. In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria (la Commissione ha inteso definire come saltuaria l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro), i professionisti devono comunicare la loro condizione tramite il portale Co.Ge.APS essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo E.C.M. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

Sul portale Co.Ge.APS, nella sezione “esoneri ed esenzioni”, sono consultabili le diverse fattispecie di esenzione.

Il professionista sanitario può conoscere in qualsiasi momento il numero di crediti formativi maturati e l’assolvimento o meno dell’obbligo formativo accedendo con SPID al proprio profilo personale Co.Ge.APS.

È possibile richiedere al proprio Ordine l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema Co.Ge.APS e, al termine del triennio formativo di riferimento, l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo. Il certificato viene rilasciato in marca da bollo da € 16.00.

Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Si ricorda che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

PIATTAFORME PER LA FORMAZIONE

Verifica i tuoi crediti ECM accedendo con SPID alla piattaforma Co.Ge.APS

Tra le varie funzioni attive sul Profilo individuale, si ricorda la possibilità di inserire i dati relativi a:

CREDITI INDIVIDUALI

  • di pubblicazione
  • di tutoraggio
  • di studi e ricerche
  • crediti esteri
  • di autoformazione
  • di corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica

CREDITI MANCANTI

ESONERI ED ESENZIONI

NB: gli esoneri per frequenza di specialità e alta formazione non sono automatici, ma vanno inseriti per anno solare.

SPOSTAMENTO CREDITI

DOSSIER INDIVIDUALI

DOSSIER DI GRUPPO

Attivazione Dossier formativo di gruppo FNOMCeO per il triennio 2023-2025: leggi la circolare FNOMCeO

Rispetto ad altre realtà territoriali, nella Provincia Autonoma di Trento è attivo il portale ECM Trento, in cui sono registrate le iniziative formative accreditate dai providers provinciali ai fini del rilascio dei crediti.

Sulla piattaforma ECM Trento è possibile visionare l’offerta formativa provinciale, iscriversi ai corsi, compilare i questionari di gradimento e apprendimento, direttamente on-line.

La piattaforma ECM Trento è disponibile anche in versione APP, con la funzionalità “Conferma presenza”.

+ Guida alla registrazione sul portale ECM Trento

Tutorial per la registrazione del professionista sul portale ECM Trento

Tutorial per la riorganizzazione del profilo del professionista con menù ad icone 

Guida per la registrazione del professionista sul portale ECM Trento

Guida per la registrazione del professionista sul portale ECM Trento – personale dipendente APSS

+ Guida per l’iscrizione ai corsi e compilazione questionari

 Guida per l’iscrizione agli eventi ECM

 Guida per l’iscrizione agli eventi ECM – personale dipendente APSS

 Tutorial per il questionario di apprendimento on-line

 Manuale utente questionario di apprendimento on-line

 Slides gradimento on-line

 

IMPORTANTE:

I dati relativi alla formazione erogata in Trentino sono riversati dai singoli provider in Co.Ge.APS, che si conferma essere depositario di tutti i crediti E.C.M. riconosciuti ed è la piattaforma nella quale verificare lo stato della formazione e aggiornare il profilo personale.

Ciò premesso, non è più necessario consegnare le vostre certificazioni dei crediti all’Ordine.

La piattaforma FadInMed nasce dalla volontà della FNOMCeO e della FNOPI di offrire ai propri iscritti programmi di formazione a distanza sui temi della gestione del rischio, dell’etica, della deontologia.

I corsi sono gratuiti, l’accesso è riservato agli iscritti a FNOMCeO e FNOPI.