In breve le funzioni dell’Ordine dei Medici Chirurghi
L’Ordine deve mantenere e pubblicare gli Albi professionali, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di verificare l’iscrizione attiva di un medico o di un odontoiatra. Altro compito dell’Ordine è quello di promuovere e favorire le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti. L’Ordine, inoltre, contribuisce all’elaborazione e all’adozione di provvedimenti normativi che riguardano le professioni in quanto la legge prevede che dia “il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine”.
Se richiesto, l’Ordine può interporsi nelle controversie tra sanitari e tra questi ed Enti o persone per ragioni di spese e di onorari. L’intervento dell’Ordine può anche non limitarsi a ciò, ma anche intervenire per conciliare le parti all’interno di contenziosi per responsabilità professionale.
Infine l’Ordine esercita il potere disciplinare attraverso l’azione autonoma e distinta delle due Commissioni per gli Iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
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Cosa prevede la legge istituiva? (D.lgs. del 13 settembre 1946 n.233 – art. 3)
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
- compilare e tenere l’albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
- vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio;
- designare i rappresentanti dell’Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine od il Collegio;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell’albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
Clicca qui sotto per scaricare l’intero testo della legga istitutiva:
Legge istitutiva n233_13sett1946.pdf