Trento, 25 gennaio 2022
Gentili Colleghe, cari Colleghi,
vi informiamo che, in ottemperanza all'art. 162 (Formazione) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, recentemente pubblicata sul portale AgeNas.
Si rammenta che per il triennio 2020-2022, l'obbligo di crediti ECM specifici in materia di radioprotezione devono corrispondere almeno al 15% dei crediti complessivi per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
Per poter conteggiare nelle percentuali suindicate i crediti ECM conseguiti dai professionisti coinvolti da tale obbligo, gli eventi dovranno essere accreditati dai provider nell'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente", ricompreso nel n. 27 "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione", i provider dovranno poi selezionare, nell'ambito dell'obiettivo n. 27, la voce "evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d. lgs 101 del 2020".
Considerato che tale funzione è operativa da poco sul sistema AgeNas, la Commissione dà ai professionisti sanitari la possibilità di "recuperare" i crediti precedentemente acquisti da eventi che il provider, al momento dell'accreditamento, non aveva potuto selezionare con tale voce indicando, in modo autonomo, all'interno del portale CoGeAps o della relativa app per dispositivi mobili, quelli riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.
Si precisa che le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del d. lgs. 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale. Ad esempio, se un odontoiatra ha l'obbligo formativo del triennio attuale (150 crediti) ridotto di 30 crediti perchè nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 15% per i crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente, si applica a 120, cioè 18 crediti.
La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l'obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero di crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad esempio, se un odontoiatra deve acquisire 150 crediti ECM nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi relativi alla materia della radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l'autoformazione. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all'interno dell'Allegato VIII, da inviare al CoGeAps, se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022 alla radioprotezione del paziente ex art. 162 d. lgs 101 del 2020. |