Trento, 30 settembre 2022
Gentili Colleghe, cari Colleghi,
si segnala, per opportuna conoscenza, che con il decreto 19 agosto 2022 il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito che possono beneficiare dell'indennità una tantum i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, consistente in un'indennità una tantum pari a 200 euro, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Questi ultimi procederanno, per gli iscritti, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.
Le pratiche, per gli iscritti che ne potranno beneficiare, sono gestite direttamente da ENPAM e la domanda deve essere inviata tramite la propria area riservata entro il 30 novembre 2022.
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