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N. 27/2023

 

Trento, 1 agosto 2023

 

Gentili Colleghe, cari Colleghi,

ricordo che l'attività radiodiagnostica è permessa all'odontoiatra solo se complementare, ovvero finalizzata esclusivamente alla diagnosi (pre - intra - post operatoria).
E' bene evidenziare il concetto di complementarità anche nell'ambito fiscale, inserendo la voce della prestazione come "visita odontoiatrica con annesso esame strumentale radiodiagnostico".

Va sottolineato che gli esami diagnostici di radiologia sono giustificati ed attribuiti agli odontoiatri solo come ausilio diretto ed imprescindibile dalla prestazione clinica. Un odontoiatra non può eseguire una radiografia per un collega, poichè si configurerebbe come specialista radiologo.

Un odontoiatra può detenere una CBCT, utilizzandola in attività complementare, previo consenso scritto, con una relazione clinica a supporto dell'esame che dimostri di rispondere al criterio di giustificazione, con una scelta di un Fov e Programma di Esposizione che dimostri di rispondere al criterio di ottimizzazione. Va detto inoltre che, non solo la CBCT deve seguire questo iter, bensì tutte le esposizioni per fini radio-diagnostici.

 

Ringrazio per l'attenzione e porgo un cordiale saluto.


IL PRESIDENTE CAO - dott. Stefano Bonora

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