Trento, 20 ottobre 2023
Gentili Colleghe, cari Colleghi,
si ricorda che la stesura e presentazione del preventivo di spesa da parte del professionista è un obbligo sancito dalla legge del 4 agosto 2017 n. 124
“Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, la misura del compenso e previamente resa nota al cliente”
Si ricorda inoltre che, per dar prova della ricevuta informazione del preventivo di spesa, questo deve essere firmato dal paziente, se maggiorenne, o da chi esercita la responsabilità genitoriale (solitamente in capo ad entrambi i genitori disgiuntamente; fermo restando che per maggiore prudenza si può, se del caso, chiedere al genitore presente di attestare, sotto la propria responsabilità, anche il consenso dell’altro genitore che, comunque, è sempre necessario se trattasi di interventi non “routinari” ) e conservato con la documentazione clinica.
Anche il consenso informato alle cure deve essere acquisito in forma scritta o tramite registrazioni.
Articolo 35 del Codice di Deontologia Medica: "L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano".
Legge n. 219 del 2017 articolo 1 comma 4: Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
L’informazione si rende necessaria in quanto sono giunte a questo Ordine varie segnalazioni di pazienti che lamentano la mancanza di trasparenza nel rapporto di cura con l’odontoiatra.
Una corretta informazione sull’iter terapeutico ed i relativi costi, oltre ad essere un dovere deontologico ed un obbligo di legge, aiuta ad evitare contenziosi ed azioni risarcitorie.
Da ultimo si ricorda che, anche ai sensi della precitata L. n. 219/2017: “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”. |