Normativa di riferimento


Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 


 

 

 

L’Ordine percepito  fino al 31.12.2022 canoni di locazione per l’affitto di parte della sede di proprietà all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento, all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Trento. 

Dal 2022  non percepisce  più alcun canone di locazione.

 

Canoni di locazione percepiti fino al 2022