Dati e informazioni secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 2 del D.Lgs. N.33/2013.
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
(articolo così modificato dall’art. 20 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009
Modifica all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalita’ che garantiscano la piena visibilita’ e accessibilita’ delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonchè le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita’ ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell’utenza, dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettivita’. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.
Non presente